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Rottamazione Quater, si riaprono i termini per i decaduti

L'agenzia delle Entrate Riscossione definisce le modalità di richiesta e pagamento degli arretrati

Economia
Rottamazione Quater, si riaprono i termini per i decaduti
(Teleborsa) - Si riaprono i termini per chi è decaduto nell'ambito della Rottamazione Quater, grazie alla proroga prevista dal decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Saranno riammessi alla definizione agevolata, i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della misura agevolativa (decaduti), per "mancato, insufficiente o tardivo versamento" delle somme da corrispondere alle relative scadenze, cioè coloro che, al 31 dicembre 2024, non abbiano pagato una rata o l'abbiano versata in ritardo rispetto alla tabella prefissata.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” - per i quali: non siano state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, o il cui versamento sia stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

Per aderire alla riammissione, i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto. Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolatae cioè in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, oppure in dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
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