(Teleborsa) - Punto a favore di
Vodafone che vince una piccola battaglia contro
TIM. Il Giurì dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), associazione preposta al controllo delle pubblicità commerciale, ha condannato
TIM per
"Comunicazione commerciale ingannevole". Secondo la pronuncia, infatti, l'offerta
"TIM Senza Limiti Platinum" ha
violato l'art. 2 del Codice di Autodisciplina, le cui norme danno vita a un sistema di auto-regolamentazione del settore.
Dopo 50 GB la velocità passa a 32 kbps - Ad accendere la miccia la denuncia di
Vodafone sulla quale si è espressa il
Giurì, che ha rilevato come la promessa di
"Giga senza limiti" presente nell'offerta sia in realtà parzialmente
ingannevole, poiché l’operatore blu propone
"GB senza limiti" o "GB illimitati" salvo poi strozzare la velocità di navigazione a
32 kbps dopo 50 GB di consumo nel mese di riferimento.Dunque, una volta superata la soglia dei
50 GB utilizzati, la velocità di navigazione era destinata ad essere ridotta a
32Kbps, "strozzamento" che potrebbe causare dei disagi in caso di uso in mobilità.
Dal canto suo,
TIM si è difesa adducendo motivazioni formali, come ad esempio che nell’offerta si parla
unicamente di quantità di dati fruibili e non di velocità - nessuna promessa, perciò, sulla seconda -, che la
pubblicità è statica e l’utente dunque ha tutto il tempo di informarsi, apprendere i contenuti nelle note e che 32kbps sono sufficienti per attività di
"non poco conto".Il Giurì dà ragione a Vodafone - A riportare la calma nelle
acque agitate del mare delle telco, ci ha dunque pensato il Giurì stabilendo che la
pubblicità non è conforme all’articolo 2 del Codice di Autodisciplina
e dunque va tolta o modificata in modo consono. Detto, fatto: consultando la pagina che riporta l'offerta al centro del contendere è riportata la dicitura in cui viene dichiarata la velocità:
"Superati i 50 GB la velocità si riduce a 32kbps".