Facebook Pixel
Milano 19-apr
33.922,16 +0,12%
Nasdaq 19-apr
17.037,65 -2,05%
Dow Jones 19-apr
37.986,4 +0,56%
Londra 19-apr
7.895,85 +0,24%
Francoforte 19-apr
17.737,36 -0,56%

Energia: da ARERA nuovi obblighi informativi per i venditori

L'obiettivo è rendere più chiari i contratti, garantire la trasparenza e la confrontabilità delle offerte.

Economia, Energia
Energia: da ARERA nuovi obblighi informativi per i venditori
(Teleborsa) - Una nuova scheda che riassume i contenuti del contratto, indicatori sintetici di prezzo che facilitano il confronto tra le offerte commerciali, più immediate e chiare comunicazioni in caso di variazioni delle condizioni economiche.

Sono le principali novità introdotte da ARERA per aiutare consumatori e piccole imprese a scegliere in modo sempre più consapevole la propria offerta di elettricità o gas, rafforzando le tutele.

Nella fase precontrattuale viene introdotta, infatti, una Scheda sintetica (da consegnare a tutti i clienti alimentati in bassa tensione per l’elettricità e/o con consumi di gas fino a 200.000 Smc/anno) che riassume gli elementi informativi obbligatori relativi all’offerta, in formato standardizzato e comprensibile. Questa conterrà tre nuovi indicatori sintetici di prezzo relativi alla materia prima per l’elettricità e/o gas naturale (la componente determinata dal venditore, che comprende tutti gli elementi diversi dai costi per il trasporto, gestione contatore e oneri di sistema).

Gli indicatori - presenti anche nel Portale Offerte - presenteranno una sintesi dei corrispettivi unitari relativi alla materia energia/gas naturale (parte definita liberamente dal venditore) in termini di €/anno (indicatore "Costo fisso anno"), €/kWh o €/Smc (indicatore “Costo per consumi”) e, per le sole offerte di energia elettrica, €/kW (indicatore “Costo per potenza impegnata”). L’indicatore “Costo per consumi” sarà, inoltre, differenziato tra offerte a prezzo fisso e offerte a prezzo variabile. Nella Scheda sintetica sarà infine presente, per i clienti domestici, la stima della spesa annua al netto di imposte e tasse, presentata per diversi livelli di consumo e per profili di cliente (potenza impegnata/residenza).

Una volta stipulato il contratto, viene resa ancor più efficace la già prevista comunicazione in caso di variazioni unilaterali delle condizioni che, sempre con preavviso di 3 mesi, dovrà essere integrata con la stima della spesa annua (al netto di imposte e tasse) per i 12 mesi successivi alla variazione, sulla base dei livelli di consumo e con un rimando al Portale Offerte. In caso di evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali (qualsiasi variazione delle condizioni economiche già prevista nel contratto sottoscritto) viene introdotto un nuovo obbligo di comunicazione nel caso di aumenti determinati dal venditore, dello scadere di sconti o di passaggi tra prezzo fisso e prezzo variabile.

Nel caso di variazioni derivanti dalla scadenza o riduzione di sconti o dall’aumento di corrispettivi unitari, non legati all’andamento dei mercati all’ingrosso, la comunicazione dovrà contenere la quantificazione monetaria. Tutte le informazioni dovranno essere rese disponibili sia per i clienti domestici sia per i clienti non domestici rientranti nell’ambito del Codice di condotta commerciale. È infine previsto un indennizzo automatico per il cliente finale in tutti i casi di mancato rispetto della procedura (sia per le variazioni unilaterali – già attualmente previsto – che per le evoluzioni automatiche).

Altri interventi di efficientamento e aggiornamento del Codice di condotta commerciale riguardano la revisione dei criteri di presentazione dei prezzi, anche per evitare eventuali comportamenti opportunistici del venditore in sede di presentazione delle condizioni economiche, e il riallineamento dei riferimenti alla regolazione e normativa attualmente vigenti. Per dare ai venditori la possibilità di adeguarsi alle rilevanti novità, le previsioni della delibera (426/2020/R/com) avranno efficacia dal 1 luglio 2021.

(Foto: © Andrii Yalanskyi | 123RF)
Condividi
```