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Green Pass, la segnalazione del Garante della Privacy: non va consegnato al datore di lavoro

No a liste di controlli effettuati.

Economia, Salute e benessere
Green Pass, la segnalazione del Garante della Privacy: non va consegnato al datore di lavoro
(Teleborsa) - Secondo quanto suggerito dal Garante della Privacy, un lavoratore dipendente non potrà consegnare al suo datore di lavoro copia del suo Green Pass al fine di consentirgli di conservarlo e stilare delle liste di avvenuto controllo della certificazione. La segnalazione è arrivata al presidente della Camera, Roberto Fico, e ai ministri Speranza e D'Inca nel quadro della conversione in legge del Dl 127/2021 che ha reso obbligatorio dal 15 ottobre fino al 31 dicembre (salvo proroghe) per tutti i lavoratori – pubblici e privati – l'esibizione del certificato verde per avere accesso al luogo di lavoro.

Nella sua raccomandazione l'Autorità ha evidenziato che la prevista esenzione dai controlli – in costanza di validità del certificato – rischia di eludere le finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “Green Pass”, la cui efficacia è connessa alla validità della certificazione verde. L'assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe di rilevare l'eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all'intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali.

Tale modalità di conservazione dei certificati verdi, quindi, oltre ad essere contrario al Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953, renderebbe il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato alle finalità perseguite. Dal dato relativo alla scadenza della certificazione può, infatti, agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass. In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione - così fortemente legata alle intime convinzioni della persona - verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all'autodeterminazione individuale.

Di fatto, ha specificato il Garante, con la consegna del green pass al datore di lavoro, quest'ultimo verrebbe a conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, in contrasto con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica. Tale criticità non verrebbe meno neanche laddove si ritenesse che la consegna del green pass determina un consenso implicito del lavoratore. Dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell'asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Regolamento Ue 2016/679).
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