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Fisco, arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla tregua fiscale

Economia
Fisco, arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla tregua fiscale
(Teleborsa) - L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della cosiddetta tregua fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio. Con una circolare "omnibus", l'Agenzia illustra tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle agevolazioni, il cui fine è "supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica".

La circolare, che segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposta sui redditi, Iva e Irap, commesse entro il 31 ottobre 2022, sul "ravvedimento speciale" previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, sull’adesione e definizione agevolata, sullo stralcio dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro e sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per sanare le irregolarità formali

Per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Fra le violazioni che possono essere regolarizzate vi sono l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Il nuovo ravvedimento speciale

Il "ravvedimento operoso speciale" introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. E' possibile regolarizzare le violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione. Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere all’istituto della compensazione.

Adesione agevolata e definizione agevolata

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Possono essere definiti: gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate

La procedura prevista prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si applica anche agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.

Stralcio fino a 1.000 euro

D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare dedica spazio ai chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
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