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Trasporto aereo, Tribunale UE annulla decisione Bruxelles su aiuti Covid

Economia
Trasporto aereo, Tribunale UE annulla decisione Bruxelles su aiuti Covid
(Teleborsa) - Il Tribunale europeo ha annullato la decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato riconosciuti alle compagnie aeree nel contesto della pandemia di Covid-19. I giudici europei hanno infatti accolto il ricorso presentato da Ryanair, per violazione dell’obbligo di motivazione, notando che la Commissione non aveva motivato la propria decisione, limitandosi ad asserire che la misura in questione non era contraria alle disposizioni sugli aiuti di Stato.

Nell’ottobre 2020, l'Italia aveva notificato alla Commissione europea una misura di aiuto consistente in sovvenzioni erogate a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana, mediante un fondo di compensazione del valore di 130 milioni di euro. Tale misura mirava a ovviare ai danni subiti dalle compagnie per effetto delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di confinamento adottate nell’ambito della pandemia di COVID-19.
Fra le condizioni di ammissibilità previste per l'accesso alla sovvenzione c'era l'obbligo delle compagnie aeree di applicare ai loro dipendenti un trattamento retributivo minimo pari o superiore a quello indicato dal contratto collettivo del trasporto aereo. La Commissione aveva dunque deciso di non sollevare obiezioni nei riguardi della misura in questione, con la motivazione che la stessa era compatibile con il mercato interno.

Secondo una giurisprudenza costante, una decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale in relazione ad un aiuto notificato deve contenere le ragioni per le quali la Commissione ritiene che non sussistano serie difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno. E' sufficiente anche una motivazione succinta, ma questa deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto di non essere in presenza di simili difficoltà.

Il Tribunale invece ritiene che ciò non si sia verificato nel caso di specie, poiché la la Commissione ha affermato contemporaneamente che il requisito del trattamento retributivo minimo era indissolubilmente legato alla misura in questione, e che tale requisito non era inerente all’obiettivo di detta misura, senza tuttavia far apparire in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento che l’ha condotta a questa duplice affermazione.
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