Crediti d’imposta: soddisfazione dei commercialisti per la nuova disciplina fiscale dei differenziali positivi
(Teleborsa) - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime "piena soddisfazione" per la nuova disciplina sul trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione e dalla compensazione di crediti d’imposta da parte degli esercenti arti e professioni, contenuta nell’ultimo decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto correttivo omnibus) approvato oggi in prima lettura dal Consiglio dei ministri.
La norma, attraverso l’inserimento dei nuovi commi 3-quater e 3-quinquies nell’articolo 54 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), stabilisce in modo esplicito che concorre alla formazione del reddito soltanto il differenziale positivo tra valore nominale e costo di acquisto del credito d’imposta – inclusi quelli derivanti dai c.d. bonus edilizi –, venendo in tal modo meno la distinta rilevanza, per il loro intero ammontare, del costo di acquisto, tra i componenti negativi di reddito, e del valore nominale del credito, tra quelli positivi.
"Si tratta di un intervento normativo da tempo richiesto dalla categoria – afferma il Presidente del Consiglio Nazionale, Elbano de Nuccio –. L’esplicito riconoscimento della rilevanza reddituale del solo differenziale restituisce organicità e sistematicità alla determinazione del reddito dei professionisti, eliminando le distorsioni provocate dall'attuale trattamento, come interpretato dalla prassi amministrativa alla luce del principio di onnicomprensività".
Particolarmente rilevante è la previsione dell’assoggettamento di tali differenziali a una imposta sostitutiva, con applicazione della medesima aliquota prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 461/1997, da versarsi nei modi previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
"La scelta di un regime di imposta sostitutiva – prosegue de Nuccio – consente di garantire semplicità applicativa e uniformità di trattamento, superando definitivamente le incertezze che hanno caratterizzato la gestione delle operazioni di acquisto e compensazione di crediti d'imposta, in particolare di quelli del comparto edilizio, poste in essere dai professionisti dal 2024 in poi. Per questo, un particolare ringraziamento va al Viceministro all'Economia, Maurizio Leo, da sempre attento alle proposte dei Commercialisti, nell'ambito di quell'interlocuzione costante e concomitante che è diventata ormai la cifra distintiva dei rapporti istituzionali tra Consiglio Nazionale e MEF".
La norma inoltre conferma che, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta acquisiti, la tassazione di tali differenziali resta ancorata al criterio di cassa, prevedendo un’imputazione proporzionale degli stessi alle somme effettivamente compensate nel periodo d’imposta.
Restano, correttamente, escluse dal nuovo regime le ipotesi in cui il credito d’imposta costituisce corrispettivo di una prestazione professionale, che continuano a seguire la disciplina ordinaria di tassazione del reddito di lavoro autonomo.
Il Consiglio Nazionale sottolinea infine l’importanza delle disposizioni transitorie che prevedono l’applicazione della nuova disciplina ai crediti acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, con possibilità di applicazione anche a quelli acquistati già dal 2024. In tali casi, potrà essere presentata una dichiarazione integrativa, fermo restando che non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
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