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Assicurazione catastrofale, cosa succede a PMI e micro imprese dal 31 dicembre

Economia
Assicurazione catastrofale, cosa succede a PMI e micro imprese dal 31 dicembre
(Teleborsa) - Negli ultimi anni l’Italia è stata colpita da terremoti, alluvioni, frane e altri eventi estremi che hanno causato perdite miliardarie per il tessuto produttivo. Un’analisi dell’istituto mUp Research riferita all’autunno 2024 ha rilevato che più di 278 mila imprese hanno subìto danni legati a calamità naturali nell’anno precedente, con perdite stimate in circa tre miliardi di euro. Nel nostro Paese il tessuto economico maggiormente esposto a questo tipo di rischi e con poche tutele è quello delle piccole medie imprese, che rappresentano la maggioranza delle aziende.

La legge di Bilancio 2024 - ricorda un’analisi degli esperti di Partner d’Impresa - ha introdotto, con una norma specifica del 30 dicembre 2023 n. 213 (art. 1 commi 101-111), un obbligo assicurativo per trasferire sulle assicurazioni private una parte del rischio che finora è gravato solo sui fondi pubblici, andando a promuovere nelle imprese una cultura della prevenzione. Tutte le aziende con sede legale in Italia, escluse quelle agricole, sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa che copra i potenziali danni causati da terremoti, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. L’azienda deve quindi assicurare terreni, impianti, attrezzature e beni in locazione salvo che questi siano già coperti da polizze analoghe. Infine, il decreto attuativo n. 18/2025 (DM 30 gennaio 2025) ha specificato che l’obbligo non si estende ai beni in costruzione, agli immobili abusivi, alle scorte, ai mobili d’ufficio o ai veicoli iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico). La norma nasce dall’esigenza di ridistribuire il rischio: lo Stato non può più sobbarcarsi integralmente i costi delle ricostruzioni e dei ristori dopo i disastri.


Se le grandi imprese (con oltre 250 dipendenti) sono state coinvolte nella normativa già da marzo 2025 e per le medie imprese (con 50-250 dipendenti) l’obbligo è scattato col mese di ottobre, per le PMI e le micro-imprese la scadenza prevista è quella del 31 dicembre 2025. Sarà fatta una proroga per i comparti della pesca e dell’acquacoltura: per queste imprese l’obbligo scatterà sempre il 31 dicembre 2025. “Per l’impresa inadempiente non sono previste sanzioni pecuniarie ma sarà automaticamente esclusa da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, oltre a vedersi precluso l’accesso alla garanzia statale sui finanziamenti, vale a dire al Fondo di garanzia per le PMI. Si tratta dunque di una forma di sanzione di tipo interdittivo, che rafforza l’obbligo attraverso il meccanismo del vincolo premiale.” spiega il legale Fabio Speranza del network nazionale di professionisti Partner d’Impresa

Il rispetto dell’obbligo diventa infatti condizione necessaria per partecipare a una vasta gamma di misure agevolative. Tra queste figurano i contratti di sviluppo disciplinati dal D.M. 9 dicembre 2014, i programmi Smart & Start Italia per le startup innovative, le misure per l’economia circolare introdotte dal PNRR, i fondi per la salvaguardia occupazionale e le iniziative di venture capital per la transizione ecologica ed energetica.


La disposizione non è autoapplicativa: ogni amministrazione pubblica dovrà integrare nei propri bandi le clausole di esclusione per le imprese sprovviste di polizza. “Il Ministero del Progresso e Made In Italy (MIMIT), inoltre, intende precludere l’accesso ai propri incentivi alle imprese inadempienti, ma l’efficacia scatterà solo dopo che le singole misure saranno adeguate. Questo significa che senza polizza non sarà possibile accedere a contratti di sviluppo, fondi per startup, incentivi per economia circolare o energie rinnovabili. È evidente, dunque, come la stipula della polizza non rappresenti soltanto un adempimento formale, ma una vera e propria condizione di accesso a strumenti fondamentali di sostegno allo sviluppo imprenditoriale” aggiunge Speranza.


Aspetto particolarmente rilevante riguarda il trattamento fiscale dei premi assicurativi. Quelli corrisposti dall’azienda per coperture inerenti l’attività d’impresa rientrano infatti tra i costi deducibili. Ciò vale sia ai fini Ires, con aliquota al 24%, sia ai fini Irap, con aliquota ordinaria al 3,9%, salvo le differenziazioni regionali. Gli effetti pratici, tuttavia, non sono omogenei.


“Per le grandi imprese, che saranno le più esposte a premi assicurativi rilevanti, la deducibilità fiscale rappresenta un parziale alleggerimento, ma non elimina l’impatto economico. In pratica, se il costo della polizza riduce la base imponibile, resta comunque un esborso significativo in termini di liquidità, capace di comprimere i margini e incidere sui flussi di cassa. La questione diventa quindi di equilibrio: quanto vale la protezione assicurativa rispetto al peso che esercita sul conto economico?” sottolinea la fiscalista del network Partner d’Impresa Simona D’Alessandro. Diverso il discorso per PMI e microimprese. Qui i premi saranno più contenuti, ma proporzionalmente più gravosi in rapporto al fatturato. “La deducibilità fiscale, pur utile, rischia di non essere sufficiente a compensare la pressione sul flusso di cassa. Per realtà imprenditoriali a bassa capitalizzazione, poi, la polizza rischia di ridurre la capacità di autofinanziamento e di rallentare gli investimenti programmati” conclude D’Alessandro.


Così come strutturata la legge presenta certamente delle criticità. Innanzitutto una riflessione riguarda i costi elevati e le disparità che la norma apporterà tra gli imprenditori in funzione delle aree territoriali in cui ha sede la loro impresa. “In molte aree ad alto rischio sismico o idrogeologico, infatti, i premi potranno risultare molto onerosi e a questi si sommeranno i costi di perizia per determinare il valore a nuovo dei beni” sottolinea la fiscalista D’Alessandro. L’obbligo normativo, poi, fa riferimento a una copertura parziale, ovvero riguarda solo le immobilizzazioni materiali: scorte, automezzi, beni mobili e merci non sono assicurati. Le imprese devono quindi valutare l’acquisto di garanzie accessorie per una protezione completa.


Considerando le opportunità va considerato che, in un contesto in cui i parametri ESG stanno assumendo crescente importanza nelle valutazioni creditizie e nelle politiche di erogazione del credito, la stipula di una copertura assicurativa contro i rischi naturali può essere interpretata come un segnale di gestione consapevole del rischio giocando un ruolo positivo nei rating creditizi. “Le banche e gli investitori istituzionali, sempre più sensibili al rischio climatico, potrebbero considerare la stipula di una polizza catastrofale come un segnale positivo di gestione aziendale. Ciò trasformerebbe un obbligo normativo in un vantaggio reputazionale, capace di incidere favorevolmente sul rating bancario, facilitare l’accesso al credito e, in prospettiva, ridurre il costo del finanziamento” spiega D’Alessandro.

Inoltre, l’obbligo può essere trasformato in un vantaggio competitivo che garantisca all’impresa, in caso di evento catastrofale, le risorse necessarie per riprendere rapidamente la produzione. “Non va trascurato anche il fattore della riduzione dei premi attraverso la prevenzione. Il decreto prevede che i premi siano modulati in base alle misure di mitigazione adottate. Investimenti in adeguamenti antisismici, sistemi di drenaggio o piani di emergenza possono ridurre sensibilmente il costo della polizza” aggiunge la fiscalista
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