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Caldaie, MASE: da schema DPR nessun passo indietro su sicurezza ed efficienza

Economia
Caldaie, MASE: da schema DPR nessun passo indietro su sicurezza ed efficienza
(Teleborsa) - Lo schema di DPR che disciplina controlli e ispezioni sugli impianti termici degli edifici non prevedrà alcun passo indietro sulla sicurezza, né sugli obiettivi di efficienza energetica. Così il MASE in una nota nella quale sottolinea che il testo su cui sono emerse in questi giorni perplessità a mezzo stampa da parte di alcune realtà associative è solo una bozza e non una versione definitiva, che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sta redigendo e che dovrà in ogni caso acquisire il parere della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato.

Il nuovo DPR deve tenere conto degli obiettivi fissati dal decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria, tra cui ottimizzare il rapporto costi-benefici per la collettività e semplificare l’attività di ispezione.

Va sottolineata in questo senso la sostanziale differenza tra il controllo di efficienza energetica, adempimento periodico obbligatorio a cura di un tecnico certificato, e l’ispezione o accertamento, che avvengono “a campione” da parte delle autorità preposte.

Rispetto ad oggi, il nuovo decreto incrementa la frequenza dei controlli da quattro a due anni per gli impianti a gas di potenza tra i 70 e 100 kilowatt, innalzando da dieci e venti kilowatt la soglia minima del controllo e lasciando immutata quella per gli impianti a gas di potenza da 20 a 70 kilowatt, ossia quattro anni.

Sarebbe mantenuta la frequenza originaria anche per gli impianti alimentati a combustibili solidi. Le attività di controllo obbligatorie verrebbero dunque rese più frequenti per gli impianti più diffusi e influenti dal punto di vista energetico ed emissivo.

Per quanto concerne le attività di accertamento e ispezione, in linea con i nuovi principi del decreto legislativo 192 del 2005 e con l’obiettivo di aumentarne l’efficacia, sono previsti controlli documentali, dunque accertamenti, per gli impianti tra i 20 e i 70 kilowatt, e controlli “in situ” per gli impianti di potenza superiore.

Previste inoltre ispezioni per verificare il rispetto dei periodi di accensione e delle temperature interne nell’esercizio degli edifici aperti al pubblico.

Le ispezioni - chiude la nota - si indirizzano dunque sugli impianti di maggiore potenza e rilevanza in termini di sistema, con accertamento documentale per quelli più piccoli. È lasciata in ogni caso a Regioni e Province autonome la possibilità di ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire controlli e ispezioni.

Le disposizioni proposte nello schema di DPR stabiliscono dunque regole per il miglior rendimento energetico degli impianti termici, ossia il minor consumo di energia primaria, non intervenendo sulla disciplina della sicurezza degli impianti, indirizzando puntualmente l’azione dove occorre raggiungere il risultato ambientale.


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