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Sostegni bis, Entrate: 2 agosto termine pagamenti atti sospesi

Economia
Sostegni bis, Entrate: 2 agosto termine pagamenti atti sospesi
(Teleborsa) - I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 luglio. Trattandosi di un sabato, il termine ultimo slitta a lunedì 2 agosto. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che rende disponibili sul sito internet gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti con le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto Sostegni-bis.


Il decreto proroga dal 30 aprile al 30 giugno il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della zona rossa, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Il decreto proroga fino al 30 giugno il periodo di sospensione anche per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'attivita' di notifica degli atti e' sospesa dall'8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto Cura Italia.

Restano sospesi fino al 30 giugno gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonche' a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (cio' anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione).

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1 luglio, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 giugno anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le Amministrazioni pubbliche dunque possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
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