(Teleborsa) - La legge di bilancio 2026 modifica il Testo Unico su maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 a 14 anni. I genitori, quindi, possono avvalersi del congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del figlio, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre. I genitori adottanti o affidatari possono fruirne entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età. È quanto fa sapere
l'Inps in una nota.
Le
domande di indennità di congedo parentale devono essere presentate telematicamente dai genitori lavoratori dipendenti attraverso il servizio dedicato.
La
legge di Bilancio 2026 – spiega l'Istituto – modifica esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori lavoratori dipendenti.
Per i
genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi dodici anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a dodici anni dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo; per i genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.
Tali novità normative decorrono dal primo gennaio 2026, pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di dodici anni.
A seguito delle novità normative introdotte, lo scorso 8 gennaio 2026 è stata aggiornata la
procedura "Domande di maternità e paternità", raggiungibile sul sito internet dell'Istituto, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale. Qualora tra il primo gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura di domanda non sia stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale all'INPS, si potrà provvedere successivamente presentando domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti tra la data di entrata in vigore della norma e la data di aggiornamento della procedura. Ai fini istruttori, le Strutture territoriali dell'INPS devono quindi considerare, per la definizione delle relative istanze, l'oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda da parte degli interessati.