(Teleborsa) -
Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di
ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni
ha diritto a un'indennità finanziaria. Lo stabilisce la
Corte d Giustizia Europea nella causa promossa da un dipendente del Comune di Copertino (Lecce), che si è visto negate il pagamento delle ferie non godute alla scadenza del rapporto di lavoro.
Il
dipendente in questione, dopo aver ricoperto, da febbraio 1992 a ottobre 2016, la carica di istruttore direttivo presso il
Comune di Copertino, aveva rassegnato le dimissioni per
accedere alla pensione anticipata, chiedendo il v
ersamento di un’indennità finanziaria per i 79 giorni di ferie annuali retribuite non goduti nel corso del rapporto di lavoro. Una
richiesta che gli è stata negata dal Comune, che si è richiamato alla norma secondo cui i lavoratori del settore pubblico non hanno in nessun caso diritto a un'indennità finanziaria in luogo dei giorni di ferie annuali retribuite non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte conferma che il diritto dell'Unione osta alla normativa nazionale che vieta la monetizzazione delle ferie e ricorda che "
il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con un'indennità finanziaria,
non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della
spesa pubblica".
Nello stesso tempo, però, la Corte constata che "l'obiettivo connesso alle
esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico per la razionale programmazione del periodo di ferie risponde in realtà alla finalità della direttiva, consistente nel
consentire al lavoratore di riposarsi, incentivandolo così a fruire dei suoi giorni di ferie".
La Corte quindi conclude che "
solo nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente,
sebbene il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, informandolo del rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo di riferimento o di riporto autorizzato, il
diritto dell’Unione non osta alla perdita di tale diritto".
"Ne consegue che, qualora il
datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire dei giorni di ferie annuali retribuite ai quali aveva diritto", allora "si deve ritenere che
l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, il correlato
mancato versamento di un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti costituiscano una
violazione" della normativa europea.