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Beni culturali: per atti di vandalismo sulle opere multe fino a 60mila euro

Il provvedimento che punta a sanzionare anche gli "eco-vandali" è contenuto nella bozza del provvedimento oggi in cdm

Cultura, Economia
Beni culturali: per atti di vandalismo sulle opere multe fino a 60mila euro
(Teleborsa) - Misure contro gli atti di vandalismo, ed "eco-vandalismo", sulle opere d'arte con multe da 20 a 60mila euro, più le sanzioni penali, per quanti distruggano, disperdano, deteriorino o rendano "in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali" ed altre sanzioni amministrative, che vanno da 10 a 40mila euro per chi "deturpa o imbratta" questi beni o destina "ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione" o "incompatibile con il loro carattere storico o artistico". È quanto prevede la bozza del ddl oggi in cdm. Il provvedimento destina i proventi delle multe al Mic in modo che siano impiegati per il "ripristino dei beni".

Sarà possibile notificare il verbale della multa "entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso" e – precisa il provvedimento – è previsto il pagamento della stessa in misura ridotta se viene pagata entro 30 giorni dalla notifica, ma solo per una volta in 5 anni: insomma lo "sconto" non è ammesso a chi se ne sia già avvalso, nei cinque anni precedenti.

"Per tutto quanto non espressamente indicato" – si legge nella bozza – è applicabile la legge di depenalizzazione del 1981 secondo la quale non possono essere applicate multe se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima di aver commesso la violazione. La previsione delle multe si aggiunge quindi alle pene già previste dal codice per i reati di danneggiamento (reclusione da sei mesi a tre anni) e interruzione di pubblico servizio: lo schema del provvedimento precisa tuttavia che "l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate" e che "l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria".

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