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Con la Riforma i pasticci rimangono

Per riordinare tutta la PA anche con la Riforma serve l’intesa con le Regioni


La Riforma dovrebbe chiarire, semplificare, accelerare

Ci si lamenta del fatto che la Costituzione attuale è pasticciata, che ci sono confusioni tra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni, e si afferma che con la riforma tutto viene finalmente sistemato.

La riforma servirebbe a questo, ad evitare confusione e pasticci.

Magari, qualcuno potrebbe pensare che, se la riforma costituzionale fosse già stata in vigore, tutto sarebbe filato liscio.



In questo caso, non è cambiato niente

Quesito referendarioAnche se la riforma costituzionale fosse già entrata in vigore, la legge delega sarebbe stata dichiarata illegittima ugualmente: lo Stato non può legiferare su queste materie senza la previa intesa con le Regioni.

La riforma costituzionale, infatti, da una parte allunga l'elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato, facendovi sostanzialmente rientrare quelle che nel testo attuale sono materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Pertanto, la competenza concorrente non esiste più, almeno formalmente.

In realtà, ci sono alcune materie come la sanità, la sicurezza alimentare, la istruzione, l'Università, la ricerca scientifica, formazione professionale, oppure l'urbanistica, definita come “governo del territorio”, in cui allo Stato viene attribuita una competenza legislativa esclusiva, ma solo per quanto riguarda la emanazione di “disposizioni generali e comuni”.

Insomma, le materie oggetto di legislazione concorrente ci sono ancora.

In secondo luogo, la riforma elenca analiticamente le materie sulle quali le Regioni avranno una specifica competenza esclusiva. Fatta eccezione per la “pianificazione del territorio”, si tratta di micro materie, finalizzate alla “valorizzazione”.

Infine, però, la Riforma conferma quanto già oggi si prevede, e cioè che alle Regioni spetta legiferare, “in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato”. Si tratta delle cosiddette materie residuali.



Con la riforma, si arriva così a sei categorie normative

  1. Leggi statali emanate sulla base di una competenza esclusiva dello Stato;
  2. Leggi statali che si riferiscono alla competenza esclusiva dello Stato, ma limitatamente alla emanazione di “disposizioni comuni e di principio”;
  3. Leggi regionali che disciplinano in dettaglio le disposizioni di principio emanate dalla legge statale;
  4. Leggi regionali che si riferiscono alle materie di loro esclusiva competenza;
  5. Leggi regionali che si riferiscono a materie che non sono indicate tra quelle di esclusiva competenza statale, e cioè alle materie “residuali”;
  6. Leggi statali approvate in funzione della clausola di supremazia, secondo cui: “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale”.

Tutto molto complicato, vero?

Il pasticcio costituzionale aumenta.

Votate in pace.

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