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Covid, per i lavoratori del privato nel 2021 nessuna indennità di malattia per la quarantena

L'INPS ha ricordato in una nota che non sono state stanziate nuove risorse per l'indennità per quest'anno.

Economia
Covid, per i lavoratori del privato nel 2021 nessuna indennità di malattia per la quarantena
(Teleborsa) - Al momento non è previsto alcun riconoscimento di indennità di malattia per i lavoratori del settore privato che si trovano in regime di quarantena per essere entrati in contatto con persone positive al Covid. A chiarirlo è stata una nota dell'INPS datata 6 agosto 2021 che ha sottolineato come il legislatore non abbia stanziato nuove risorse e quindi l’indennità non potrà essere erogata per l’isolamento fiduciario determinato da contatti, avvenuti nell’arco di quest’anno, con soggetti positivi. Si tratta di lavoratori in quarantena che in un primo momento è stata parificata alla malattia – e perciò riconosciuta dall’INPS – ma ora sembra non esserlo più. Una preoccupazione che pesa sul destino dei lavoratori e delle imprese anche in vista della riapertura delle scuole e della piena attività lavorativa di settembre e quindi con il rischio di un'impennata nei contagi.

Introdotta dal decreto Cura Italia a marzo dello scorso anno, per quarantena si intende il periodo di 10 giorni di isolamento obbligatorio – oggi ridotta a 7 giorni per chi ha completato il ciclo vaccinale – che coinvolge chi è entrato in contatto con un soggetto positivo all’infezione da SARS-CoV-2. L’indennità da quarantena si concretizza in una tutela che prevede l’equiparazione alla malattia dei periodi di assenza dal lavoro dovuti al periodo trascorso, appunto, dal lavoratore in quarantena. Ne hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, ma non è prevista, invece, per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS. L’indennità non spetta invece a chi, pur in quarantena, può continuare a svolgere le sue mansioni lavorative “sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro” – in smart working – “presso il proprio domicilio, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio”.

Il vuoto di tutela legislativa coinvolge invece quei lavoratori (ad esempio operai, magazzinieri, addetti alle vendite, cassieri del supermercato, sportellisti, etc.) che, una volta in quarantena, non possono, per la natura della mansione, svolgere attività da remoto. L’INPS ha infatti ricordato che è stato fatto obbligo di non superare lo stanziamento per il 2020 di 663,1 milioni di euro volto alla tutela della quarantena: indennizzi che riguardano “la validità, ai fini del riconoscimento dell'indennità previdenziale per l'anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica”. Quindi – prosegue la nota dell'Istituto di previdenza – “salvo eventuali interventi normativi, l'istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso”. L’INPS, tramite UniEmens potrà così, date tali condizioni, richiedere il rimborso per le eventuali indennità di malattia registrate nel 2021.

Discorso differente per i cosiddetti lavoratori “fragili”. Per tali categorie l'INPS ha precisato che “si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati”, e ha aggiunto che “per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021". Per i mesi successivi, e fino al 31 ottobre 2021 gli stessi lavoratori fragili potranno continuare a svolgere la propria “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
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