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Offerte 5G, Antitrust: Tar conferma multa 1,2 milioni a Iliad

per pratiche commerciali ingannevoli

Economia, Telecomunicazioni
Offerte 5G, Antitrust: Tar conferma multa 1,2 milioni a Iliad
(Teleborsa) - Confermata, per il momento, la sanzione da 1,2 milioni di euro inflitta a marzo scorso dall'Antitrust a Iliad, con l'accusa di avere pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile omettendo o fornendo con poca chiarezza informazioni sulle condizioni indispensabili per usufruire della tecnologia 5G. L'ha stabilito con ordinanza il Tar del Lazio.

In sostanza, l'Autorità ha accertato che l'operatore telefonico ha "pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile enfatizzandone la compatibilità con la più recente tecnologia 5G (laddove inclusa), ma omettendo totalmente o fornendo in modo poco chiaro l'informazione sulle condizioni indispensabili per usufruire di tale tecnologia, quali la verifica della copertura territoriale della rete 5G di Iliad e il possesso di un dispositivo compatibile con la specifica tecnologia 5G supportata dalla rete dell'operatore".


Comunicazioni ritenute "non idonee a fare comprendere al consumatore che, per poter usufruire della rete di quinta generazione inclusa nelle offerte promosse da Iliad, fosse necessario essere sotto la copertura geografica della rete 5G dell'operatore e che fosse indispensabile possedere un dispositivo abilitato a questa specifica rete".

In più, sempre secondo l'Agcm Iliad ha utilizzato il claim "100 giga, minuti e sms illimitati in Italia e Europa", testo ritenuto idoneo a indurre in errore il consumatore sul contenuto dell'offerta poiché egli poteva ritenere che i 100 GB inclusi nell’offerta fossero tutti utilizzabili per il traffico in Europa mentre in realtà, in caso di connessione da altri Paesi europei, il traffico incluso nell’offerta era di soli 6 GB.

Oggi, il Tar ha ritenuto che "il ricorso non presenta profili di palmare fondatezza", nonchè considerato che "quanto al periculum, non è stato dedotto un danno grave ed irreparabile che possa derivare dal pagamento della sanzione de qua, anche considerata la prevista facoltà di rateizzare l'importo (facoltà di cui, allo stato, l'esponente neppure si è avvalsa)".
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