(Teleborsa) -
L’Antitrust ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di
sei società di call center che promuovono la conclusione di
contratti nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni. Le società in questione sono Titanium S.r.l. e Fire S.r.l. e J.Wolf Consulting S.r.l. per l'energia e Nova Group S.r.l., Communicate S.r.l.; Entiende S.r.l. per la telefonia.
Nello specifico, le
sanzioni sono state così articolate:
160 mila euro in solido a Titanium S.r.l. e Fire S.r.l.,
120 mila euro a J.Wolf Consulting S.r.l.,
80 mila euro a Nova Group S.r.l.,
40 mila euro a Communicate S.r.l. e
120 mila euro a Entiende S.r.l.
L’Autorità ha accertato che queste società
contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia, sulla base di
informazioni ingannevoli circa l’identità del chiamante, l’oggetto della telefonata, la convenienza economica delle offerte commerciali proposte. In concreto, le
modalità di teleselling hanno assunto diverse forme, tutte accomunate dalla trasmissione di informazioni
non trasparenti, omissive o non veritiere.
Nel settore dell’
energia è stato accertato che gli operatori dei call center
si presentavano come dipendenti di Autorità di regolazione e controllo o di un "centro assistenza bollette" e informavano i consumatori di asseriti aumenti imposti dalla regolazione o di presunte anomalie (doppia attivazione di forniture su un’unica utenza o difficoltà nello switching),
per indurli a stipulare un nuovo contratto di fornitura.
Per il settore delle
telecomunicazioni, invece, gli addetti ai call center affermavano di lavorare per
l’ufficio tecnico o amministrativo dell’attuale fornitore e prospettavano, falsamente, imminenti disservizi o la scadenza della tariffa relativa al contratto in corso e l’applicazione di rincari da parte del fornitore dell’utente chiamato. Gli addetti ai call center indicavano altresì che questi eventi potevano essere evitati attivando una
nuova offerta con un diverso operatore a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, che poi si rivelavano false.
Tale condotta è dunque risultata idonea a incidere sulla libertà dei consumatori di scegliere in modo consapevole e informato il proprio fornitore, alterando le facoltà di valutare la convenienza delle offerte attraverso la prospettazione di informazioni non rispondenti a realtà, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.