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Almeno tre cose da valutare prima di costituire un trust sui propri beni

Il trust (che letteralmente significa fiducia) è un istituto di diritto che nasce nei paesi anglosassoni. È stato introdotto in Italia solamente negli anni novanta, e precisamente il 1° gennaio 1992, per effetto della legge che ha recepito nel nostro paese la Convenzione dell'Aja del 1985, che regolamenta un simile istituto. Negli ultimi anni l'istituto del trust è stato molto utilizzato, e una tale diffusione ha determinato l'insorgere di diverse problematiche giuridiche.

Lo scopo del trust è quello di realizzare una separazione tra i beni facenti parte del patrimonio di una data persona, sia essa fisica o giuridica (una società per esempio). A tal fine, è necessaria la presenza di tre soggetti: a) il disponente (settlor), che effettua la detta separazione spogliandosi di una parte dei beni del proprio patrimonio, costituendo il trust con apposito atto; b) il fiduciario (trustee), che diventa il proprietario dei beni che gli vengono destinati, che deve gestire rispettando le regole poste nel detto atto costitutivo; c) i beneficiari (beneficiaries), e cioè coloro che vedono soddisfatto un proprio interesse per effetto della gestione dei beni da parte del fiduciario (potendo godere del reddito che proviene dalla gestione stessa ovvero ottenendo il ri-trasferimento dei beni già trasferiti al trustee una volta scaduto il termine indicato nel trust).

Due precisazioni. La prima riguarda la possibilità che i su indicati soggetti siano due anziché tre. È il caso in cui le figure del disponente e del trustee coincidono, in quanto il primo non attua alcun trasferimento di beni ad un trustee diverso da lui, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su tali beni (c.d. trust autodichiarato, fatto con se stesso). La seconda riguarda la possibilità di inserire una quarta figura all'interno della operazione sopra descritta (il c.d. guardiano), con il compito di vigilare sull'operato del trustee nell'interesse dei beneficiari.

Facciamo un esempio concreto: una coppia di coniugi costituisce un trust sulla villetta di proprietà comune, al fine di proteggerla da possibili vicende negative che la possano riguardare e per consentire ai propri discendenti di continuare a goderne, destinando il bene ad un trustee che ne diviene proprietario e la gestisce, per poi ritrasferirne in futuro la proprietà ai figli della coppia in qualità di beneficiari finali.

I beni su cui si costituisce un trust non sono aggredibili né dai creditori del disponente (il proprietario iniziale), né da quelli del fiduciario (colui che ne acquista la proprietà con finalità di gestione). E anche questi elementi rendono il trust uno dei migliori istituti giuridici per la tutela del patrimonio.

Affinché ciò avvenga, la preparazione di un atto costitutivo di trust deve essere affidata alla figura di un notaio, che provveda anche a tutte le formalità necessarie per rendere effettivo tale vincolo.

Ma non tutto è oro quel che luccica, come si suol dire.
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