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Messa in Stato di Accusa del Presidente della Repubblica: ecco come funziona

Dopo lo tsunami politico del fine settimana in Italia, Di Maio invoca l'articolo 90 della Costituzione

Politica
Messa in Stato di Accusa del Presidente della Repubblica: ecco come funziona
(Teleborsa) - Non si placano le polemiche in seguito al terremoto politico che ha investito l'Italia, dopo che il Premier incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha convocato oggi 28 maggio al Quirinale Carlo Cottarelli.



Immediate le reazioni. Il leader pentastellato Luigi Di Maio ha attaccato in diretta tv il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Intervenendo in diretta a Che tempo che fa su Rai 1, Di Maio ha invocato l'articolo 90 della Costituzione secondo il quale "il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri".

Come funziona la Messa in Stato di Accusa.

Quella che ormai viene chiamata nel linguaggio comune "richiesta di impeachment" - anche se nell'ordinamento italiano non esiste questo termine - è la Messa in stato di Accusa del Presidente della Repubblica, ammissibile solo in casi tassativamente previsti. La procedura deve prima votata dal Parlamento da cui dovrà ottenere la maggioranza assoluta. La decisione finale spetta comunque alla Corte Costituzionale.

Due i reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione per cui il Capo dello Stato può essere messo in Stato di Accusa: l'alto tradimento (cioè l'intesa con Stati nemici) o l'attentato alla Costituzione che vorrebbe invocare il M5S, e che consiste nella violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione.


In tali casi il presidente viene Messo in Stato di Accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Tale disciplina è estesa alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri, nonché di altri soggetti nei reati previsti dall’art. 90 della Costituzione.La legge 5 giugno 1989, n. 219 ha esplicitamente previsto che, nel relativo procedimento, non è richiesta alcuna autorizzazione, ne' possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d’ufficio.
All'esito della propria attività di indagine, che, di regola, non può eccedere la durata di cinque mesi, il Comitato, ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'art. 90 Cost., dichiara la propria incompetenza. Può anche disporre l'archiviazione degli atti qualora ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, altrimenti presenta al Parlamento una relazione.

Una volta deliberata la Messa in Stato di Accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare.

Nella storia della Repubblica si è giunti in soli due casi alla richiesta di messa in stato d'accusa, nel dicembre 1991 contro il Presidente Cossiga e nel gennaio 2014 contro il Presidente Napolitano. Entrambi i casi furono archiviati. Il Comitato Parlamentare dichiarò la manifesta infondatezza delle accuse nei confronti dei due Presidenti.





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