Il lido del mare è un bene naturale che appartiene in quanto tale al demanio necessario dello Stato, come prescrive l'art. 822 del codice civile: se è dunque inappropriabile da parte dei privati, è tuttavia concedibile al fine di organizzarne la fruizione sociale.
C'è dunque un
diritto generale di "accesso al lido del mare".
Per renderlo fruibile, la spiaggia o l'accesso al mare può essere libero, ovvero possono essere affidati in concessione a privati che si impegnino a realizzare impianti accessori (cabine, spogliatoi, docce, servizi igienici) e di strutture di accoglienza complementari (bar, ristoranti, parchi giochi per i bambini, campetti per il beach volley, etc.).Il corrispettivo del servizio che viene offerto è pagato dal cliente sulla base di un biglietto di ingresso: questa è la forma di privatizzazione dell'accesso che viene ritenuta ammissibile, fermo il diritto inalienabile di accedere al lido per farsi il bagno e "stazionare" sulla battigia.
Il
turismo nelle aree marittime, che trova una esplicazione indispensabile nella offerta di servizi adeguati nelle spiagge, non può prescindere dalla necessità di lasciare comunque uno
spazio adeguato alle così dette "
spiagge libere": con questo termine non si intende un lido abbandonato a se stesso, privo di servizi, lasciato sporco e senza vigilanza, ma una spiaggia in cui non è previsto il pagamento di un biglietto per sostare, prendere il sole, rifocillarsi, giocare nei limiti di volta in volta consentiti, visto che i Comuni incassano dai turisti una tassa di soggiorno.
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