Facebook Pixel
Milano 18-mar
33.940,96 0,00%
Nasdaq 18-mar
17.985,01 +0,99%
Dow Jones 18-mar
38.790,43 +0,20%
Londra 18-mar
7.722,55 0,00%
Francoforte 18-mar
17.932,68 0,00%

Con la Riforma i pasticci rimangono

Per riordinare tutta la PA anche con la Riforma serve l’intesa con le Regioni


Pasticci e chiacchiere

Le competenze di Stato e Regioni rimangono una questione complessa, anche con la riforma della Costituzione.

La materia è tecnica, e non si presta alle banalizzazioni del Sì o del No sul referendum.

C'è un banco di prova vero, concreto, la recentissima decisione della Corte costituzionale sulla legge delega per la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, che dimostra la approssimazione del dibattito e le scempiaggini ricorrenti.



Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi quattro articoli della legge delega che il governo Renzi ha ottenuto dal Parlamento per riorganizzare la Pubblica amministrazione, per disciplinare uniformemente ed unitariamente il livello statale, quello delle Regioni, e quello dei Comuni. Un obiettivo sicuramente meritorio.

Corte CostituzionaleSi tratta, in questo caso, delle deleghe relative alla dirigenza pubblica, alle società partecipate, ai servizi pubblici locali ed in via generale al pubblico impiego.

Poiché la legge dello Stato interviene esplicitamente nella riorganizzazione della dirigenza in ambiti di competenza delle Regioni, ad esempio nel Servizio sanitario nazionale, è necessario rispettare il principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni.



Che cosa prevede la Costituzione vigente

Secondo la Costituzione oggi vigente, lo Stato non ha alcuna competenza sulla disciplina del personale regionale, né sulla organizzazione delle società partecipate dalle Regioni, né sui servizi pubblici regionali, né dei dipendenti delle Regioni.

Queste materie sono di competenza esclusiva delle Regioni, in quanto “residuali”: non sono comprese né tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, né tra quelle in cui c'è una competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. In quest'ultimo caso, lo Stato ha la potestà di determinare solo i principi fondamentali, cui le singole Regioni debbono conformarsi per il dettaglio.

La Costituzione ItalianaE' comunque possibile un intervento legislativo dello Stato per disciplinare in modo complessivo ed unitario, quindi a livello statale e regionale, la dirigenza pubblica, il pubblico impiego, la organizzazione dei servizi pubblici e la disciplina delle società partecipate.

Ma in questo caso, essendoci una competenza mista, occorre che la legge dello Stato sia emanata “previa intesa” con le Regioni, da raggiungersi nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.

La legge delega è stata dichiarata illegittima in quanto è stato richiesto di esprimere solo un parere, non vincolante. In pratica, il governo può disattendere il parere della Conferenza, violando la potestà delle Regioni. E di questa lesione la stessa Conferenza si è lamentata, dopo aver preso in considerazione gli schemi di decreti delegati predisposti dal governo.

E' intervenuta la Corte costituzionale, cui si era rivolta la regione Veneto, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge di delega. Lo sono conseguentemente anche i decreti delegati del governo, a meno che non siano emanati o corretti dando pieno seguito al parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni. La sostanza prevale comunque sulla forma.


Altri Editoriali
```