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S.O.S. Previdenza Complementare

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Il D. Lgs. 124 del 1993 ha posto le basi della previdenza complementare, istituendo il secondo ed il terzo pilastro che si affiancano al primo, quello della previdenza pubblica di base.

Il secondo pilastro regolamenta tutte le forme pensionistiche complementari di tipo collettivo, quindi i Fondi Pensione Chiusi denominati anche Negoziali in quanto frutto di accordi fra le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro, nonché i Fondi Pensione Aperti, i quali hanno lo scopo di permettere ai lavoratori l'adesione ad una forma collettiva di previdenza nel caso in cui manchi un Fondo Chiuso Negoziale (ad esempio nelle piccole imprese).

Il terzo pilastro comprende i Fondi Pensione Aperti ad adesione individuale ed i Piani Pensionistici Individuali promossi dalle Compagnie di Assicurazione. Oltre ai versamenti su basi volontaria ed alle autonome contribuzioni del datore di lavoro, è stata introdotta dal 1° gennaio 2007 la possibilità, limitata peraltro ai dipendenti del settore privato, di conferire nella forma previdenziale complementare prescelta anche il Trattamento di Fine Rapporto.

In aggiunta al secondo ed al terzo pilastro se ne può individuare un quarto, quello delle polizze a capitalizzazione con finalità previdenziali promosse dalle Compagnie di Assicurazioni. E' il caso ad esempio delle polizze che a scadenza garantiscono una rendita vitalizia, eventualmente reversibile su un soggetto terzo diverso dall'assicurato. Tali forme non rientrano nella disciplina giuridica predisposta dal Legislatore, ma la loro diffusione presso i piccoli risparmiatori non è affatto marginale.

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