Facebook Pixel
Milano 14:16
34.081,26 -0,47%
Nasdaq 7-mag
18.091,45 0,00%
Dow Jones 7-mag
38.884,26 +0,08%
Londra 14:15
8.335,37 +0,26%
Francoforte 14:16
18.462,26 +0,17%

Il Nuovo MES? Nasce già vecchio, da rifare

Scritto ai tempi del Fiscal Compact, è inutilizzabile dagli Stati


E' ovvio che ci sono i giudizi delle Agenzie di rating, che attribuiscono a ciascuno Stato un grado di solvibilità cui corrisponde il pagamento di tassi di interesse sul debito che corrispondono ad un più o meno elevato "premio al rischio" corso dai sottoscrittori dei titoli, ma rinviare esclusivamente a queste valutazioni significherebbe rendere del tutto superfluo il giudizio del Consiglio dei Governatori del MES che decide all'unanimità non solo sulla sostenibilità del debito in essere del Paese che ha chiesto il prestito di emergenza al MES, ma anche sulla capacità di restituire queste stesse somme eliminando gli squilibri che hanno determinato la situazione di crisi.

Non basta infatti affermare che il prestito di emergenza del MES, deve essere concesso a "condizioni di severa condizionalità", nell'ottica del creditore privato: il Consiglio dei Governatori deve avere un parametro più preciso per poter intervenire ed eventualmente per condizionare l'intervento di emergenza ad una preventiva ristrutturazione controllata del debito pubblico del Paese che chiede un prestito di emergenza: questo è il punto cruciale per l'Italia, che ha un elevatissimo rapporto debito/PIL.

Questo "parametro politico" non può che essere rappresentato dalle regole che gli Stati aderenti all'Unione devono rispettare per i propri bilanci, e sulla cui base la Commissione europea adotta le occorrenti Raccomandazioni ed eventualmente, nel caso di sforamento, apre una Procedura di infrazione per deficit eccessivo ovvero per debito eccessivo.

Il nuovo Trattato MES, ed in particolare l'Allegato III, furono scritti nel 2020, quando era in vigore il Trattato sul Fiscal Compact, di cui si riprendono l'impostazione e le condizioni.

Uno Stato può ottenere una linea di credito precauzionale (Precautionary Conditioned Credit Line, PCCL) solo se soddisfa le seguenti condizioni:

1) non essere soggetto alla procedura per disavanzi eccessivi;

2) rispettare i seguenti parametri quantitativi di bilancio nei due anni precedenti alla richiesta di assistenza finanziaria:

- un disavanzo inferiore al 3% del PIL;

- un saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese;

- un rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20 all'anno;

- non evidenziare squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica dell'UE;

- presentare riscontri storici di accesso ai mercati dei capitali internazionali a condizioni ragionevoli;

- presentare una posizione sull'estero sostenibile;

- non evidenziare gravi vulnerabilità del settore finanziario che mettono a rischio la stabilità finanziaria.

Condividi
"
Altri Editoriali
```