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Come usufruire degli incentivi fiscali per attrarre capitale umano in Italia

Economia · 06 aprile 2018 - 18.02
Il fisco italiano a sostegno dello sviluppo economico, scientifico e culturale, prevede una serie di agevolazioni destinate alle persone pronte a trasferire la propria residenza nel nostro Paese per svolgervi un'attività lavorativa. Alle misure agevolative già in vigore da tempo, ne sono state aggiunte altre recentemente. Ma entriamo nel dettaglio per capire quali sono i presupposti per fruire di queste misure e quali sono i destinatari.

Residenza fiscale

Per fruire degli incentivi fiscali per l'attrazione di capitale umano in Italia, il presupposto principale è il trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese. Si parla quindi di residenza fiscale, un concetto espresso dall'articolo 2, comma 2, del TIUR, secondo cui vengono considerate residenti fiscalmente in Italia le persone fisiche che per 183 giorni (184 giorni in caso di anno bisestile) risultino regolarmente iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato. Un elemento importante è il periodo d'imposta in cui la persona acquisisce la residenza fiscale in Italia, in quanto gli incentivi si applicano a decorrere da tale periodo.

capitale umano

Misure per ricercatori e docenti


I ricercatori e i docenti che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese possono fruire di una tassazione agevolata dei redditi di lavoro dipendenti e autonomo prodotti nel territorio nazionale. Nello specifico tali redditi concorrono a formare il reddito totale nella misura del 10% e l'agevolazione viene riconosciuta per complessivi 4 anni. Nel caso in cui il ricercatore o il docente, nel periodo d'imposta oggetto dell'agevolazione fiscale trasferisce la propria residenza in uno Stato estero, il diritto all'agevolazione cessa a decorrere dal periodo d'imposta in cui il diretto interessato non risulti più residente nel nostro Paese.

Hanno diritti agli incentivi fiscali i ricercatori e i docenti in possesso dei requisiti seguenti:
  • titolo di studio universitario o equiparato;
  • precedente residenza estera non in modo occasionale;
  • documentata attività lavorativa di ricerca o docenza per almeno 2 anni consecutivi all'estero;
  • svolgimento attività di ricerca e docenza in Italia;
  • residenza fiscale in Italia.


Agevolazioni per lavoratori "impatriati"

Inoltre possono fruire dell'esenzione per 5 anni del 50% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia lavoratori "impatriati" cittadini dell'UE oppure cittadini di Stati differenti da quelli dell'UE, con i quali vige una specifica convenzione.
I cittadini "impatriati" appartenenti a uno di questi Stati devono possedere un diploma di laurea, aver svolto negli ultimi 2 anni attività lavorativa o di studio all'estero e devono svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo nel nostro Paese.

Misure fiscali per nuovi residenti

Un’altra misura agevolata che prevede per i nuovi residenti un'imposta sostitutiva per 15 anni sui redditi prodotti all'estero: 100mila euro l'anno (25mila per familiare). E' possibile optare per il regime agevolato indipendentemente dalla nazionalità, in quanto il diritto spetta agli italiani e agli stranieri a condizione che questi cittadini siano stati residenti fiscalmente all'estero per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta anteriori a quello della fruizione in Italia del regime fiscale agevolato.

Si può chiedere di estendere la misura fiscale agevolata ai familiari come il coniuge, i figli (anche adottivi) e parenti affini di primo grado.

In mancanza di figli il diritto può essere esteso ai discendenti prossimi, mentre in mancanza di genitori agli ascendenti prossimi. Per estendere l'agevolazione fiscale ai familiari, questi ultimi devono necessariamente trasferire la residenza nel nostro Paese. L'applicazione dell'imposta sostitutiva vale esclusivamente per i redditi prodotti fuori dall'Italia, mentre i redditi prodotti in Italia sono tassati secondo i regolamenti ordinari previsti dalla normativa in vigore.

I redditi prodotti all'estero dai nuovi residenti rientranti nel regime speciale sono i seguenti:

  • reddito di lavoro dipendente e autonomo;
  • reddito originato da un'attività di impresa attraverso un'organizzazione stabile;
  • reddito derivante da un immobile;
  • interessi derivanti da c/c bancari corrisposti da un soggetto estero;
  • plusvalenze realizzate grazie alla cessione di partecipazioni in società straniere.


Richiesta di chiarimenti:

La domanda per ricevere le informazioni necessarie sulla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali va inoltrata alla Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate di Roma - via C. Colombo n. 426, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,online attraverso la PEC all'indirizzo email: interpello@pec.agenziaentrate.it oppure a mano direttamente allo sportello.

I soggetti non residenti in Italia, devono inviare la richiesta di chiarimenti all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

L'istanza di chiarimenti va firmata dall'interessato e, nel caso venga inoltrata via PEC, per la sua sottoscrizione occorre la firma digitale.
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