Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

I Fondi Pensione

2. Chi è interessato alla riforma
Sono interessati alla riforma della previdenza complementare tutti i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti.

Possono, quindi, aderire alle forme pensionistiche complementari le seguenti tipologie di lavoratori:

Chi è interessato alla riforma
  1. i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
  2. i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
  3. i lavoratori autonomi;
  4. i liberi professionisti;
  5. i soci lavoratori di cooperative;
  6. i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

Si fa notare che, alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati, come ad esempio i soggetti che non hanno reddito da lavoro.

Possono inoltre iscriversi alle forme pensionistiche complementari anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente.
Affinché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.

Fonte: www.tfr.gov.it
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