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Pensioni: ricongiunzione o totalizzazione? Che stress...!

La ricongiunzione
La ricongiunzione (introdotta con la Legge 29 del 1979) è possibile quando il lavoratore, che ha posizioni assicurative in fondi pensione diversi, per aver lavorato come dipendente presso aziende o enti che non versano i contributi nella stessa cassa di previdenza, oppure contributi come lavoratore autonomo, richiede l'unificazione di tutti i suoi contributi presso un unico fondo.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La ricongiunzione può essere richiesta solo se il lavoratore ha maturato il diritto alla pensione presso una o più gestioni (minimo 20 anni di contribuzione).

Un piccolo esempio? Quel povero diavolo del Signor Mario Rossi, 65 anni, ha lavorato per 10 anni nel settore privato con contratto a tempo indeterminato, venendo poi assunto nel pubblico impiego dove ha maturato 20 anni di contributi. Il Signor Rossi potrà certo chiedere la ricongiunzione dei contributi INPS (10 anni) presso l'INPDAP (20 anni), dove ha maturato il diritto alla pensione.

La ricongiunzione può essere richiesta una sola volta nella vita e per tutti i periodi contributivi. La rinuncia comporta l'impossibilità di chiedere una seconda volta la ricongiunzione.

Il costo? La Manovra finanziaria approvata a luglio (Legge 122 del 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha portato con se modifiche a quanto previsto dalle normativa in vigore in precedenza ed è stata recepita dalla Circolare INPS N. 142 del 5 novembre 2010. La ricongiunzione, che in base alle disposizioni in vigore in precedenza era gratuita in alcuni casi (per gli statali, per tutti i lavori dipendenti e per i dirigenti che volessero ricongiungere i contributi presso l'INPS), dal 1° luglio è sempre onerosa. E che onere! Il lavoratore che chiede la ricongiunzione dovrà pagare un importo pari al 50% della differenza fra l'onere di ricongiunzione e la somma dei contributi trasferiti e degli interessi del 4,5% annuo composto. Una bella cifretta! In breve, il costo è tanto maggiore quanto più l'assicurato/lavoratore è vicino alla pensione. La normativa in vigore in precedenza prevedeva, invece, che nei casi sopra menzionati il lavoratore non fosse tenuto ad alcun pagamento, mentre le gestioni separate erano tenute a versare nel Fondo i contributi relativi ai periodi ricongiunti più un interesse annuo composto del 4,5%.


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