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Pensioni: ricongiunzione o totalizzazione? Che stress...!

La totalizzazione
La totalizzazione è stata prevista da recenti disposizioni legislative (Decreto legislativo 42 del 2006) per consentire l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia o di anzianità a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.

Alla totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori parasubordinati (co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.), iscritti alla cosiddetta "gestione separata", i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza.

La differenza rispetto alla ricongiunzione è che, in questo caso, la contribuzione del lavoratore è talmente frammentata, che il soggetto non avrebbe la possibilità di chiedere la pensione ad alcuna delle gestioni separate, poiché non ha maturato il diritto alla pensione in nessuna delle casse cui ha versato i contributi. Altro esempio? Il Signor Rossi ha lavorato per 10 anni come co.co.co (contributi versati nella gestione separata dell'INPS) e poi è stato assunto a tempo indeterminato presso un'azienda, dove ha lavorato per altri 10 anni (contributi versati nella gestione semplice dell'INPS), per chiudere la propria carriera nel settore pubblico con un'anzianità di servizio di 10 anni. Il Signor Rossi potrà richiedere la totalizzazione di tutti i contributi delle diverse gestioni (10+10+10) che gli danno diritto ad ottenere una pensione.

La totalizzazione può, dunque, essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita a differenza della ricongiunzione che è onerosa.

Un'altra differenza rispetto alla ricongiunzione riguarda la titolarità della prestazione pensionistica. Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione è sempre effettuato dall'INPS, ma l'onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote (nel caso del Signor Rossi la gestione separata INPS pagherà la quota relativa a 10 anni, la gestione semplice INPS per altri 10 anni e la gestione INPDAP per altri 10 anni).

La Legge di riforma del Welfare (Legge 247 del 2007) ha poi dettato nuove disposizioni in materia di cumulo dei contributi, ma la più importante è l'abbassamento a 3 anni dai 6 precedenti quale durata minima delle frazioni di contribuzione da impiegare per il cumulo. La totalizzazione, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, può essere dunque effettuata tenendo conto dei periodi contributivi delle gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno tre anni. Tornando all'esempio precedente, il Signor Rossi non ha lavorato come co.co.co per 10 anni ma solo per 3 anni (in base alla disciplina precedente, non avrebbe potuto utilizzare quei contributi per la totalizzazione, ma con le modifiche introdotte ciò è divenuto possibile), se invece avesse lavorato con un contratto a progetto per soli 2 anni i contributi sarebbero andati perduti.

E veniamo ai limiti: per poter richiede la totalizzazione, l'assicurato non deve essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione; non è possibile ottenere la totalizzazione parziale e dunque questa deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione.

La domanda deve essere presentata dal lavoratore ovvero dal superstite avente diritto, all'Ente che gestisce l'ultima forma assicurativa a cui è iscritto ovvero è stato iscritto il lavoratore (Il Signor Mario lo richiederà sempre all'INPDAP).

A questo punto il povero Signor Rossi avrà le idee più chiare? Mah! Una cosa è certa: commercialista o CAF meglio chiedere il parere di un esperto, anche perché il calcolo dell'onere per la ricongiunzione e della sua convenienza è "materia" da professionisti del settore.


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