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Interessi usurari nei contratti di "finanziamento": il consumatore tra l’incudine e il martello

Non fidarsi delle Banche è bene, ma non fidarsi di chi vuole portarle in tribunale ad ogni costo è anche meglio

Ecco, in materia di interessi, il decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24 stabilisce che “… si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Il limite stabilito dalla legge di cui parla la normativa appena descritta è la soglia massima degli interessi ed è comunemente detto tasso usura. Le conseguenze di un eventuale sforamento del detto tasso sono: sia civili, quali la restituzione al cliente di tutte le somme versate a titolo interessi, attesa la nullità della clausola che li prevede, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.; sia penali quali, soprattutto, la reclusione da due a dieci anni, ai sensi dell'art. 644 c.p.

La questione degli interessi usurari nei contratti di finanziamento è salita negli ultimi anni alla ribalta delle cronache, per effetto della pubblicazione della sentenza della Cassazione n. 350 del 9 gennaio 2013, ed in particolare del punto in cui la Suprema Corte afferma che “si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori”.
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