Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni oppure continuare a possederle dopo l’uscita dal listino, con possibilità di vendita molto più limitate. Tutto dipende da come avviene il delisting e da ciò che è accaduto prima della revoca della quotazione.
In Italia molte uscite da Piazza Affari arrivano dopo un’offerta pubblica di acquisto con cui un socio o un nuovo investitore raccoglie gran parte delle azioni rimaste sul mercato. Dopo la riforma entrata in vigore nel 2026 bisogna distinguere tre situazioni. Se la partecipazione supera il 90%, l’articolo 108, comma 2, prevede l’obbligo di acquistare i titoli residui da chi ne faccia richiesta qualora non venga ripristinato entro 90 giorni un flottante sufficiente. Dopo un’offerta pubblica totalitaria, il raggiungimento di almeno il 90% può inoltre consentire lo squeeze-out previsto dall’articolo 111, se l’offerente ha dichiarato nel documento d’offerta di volersi avvalere di questo diritto. Il raggiungimento di almeno il 95% dopo un’offerta totalitaria fa invece scattare l’obbligo di acquisto previsto dall’articolo 108, comma 1.
Il delisting non coincide però necessariamente con l’insolvenza o la liquidazione giudiziale: una società può lasciare il mercato perché viene acquisita, perché un azionista vuole portarla fuori dalla Borsa oppure perché trasferisce la quotazione altrove. Esistono poi revoche disposte dalla società di gestione del mercato quando non sono più presenti le condizioni necessarie per mantenere normali negoziazioni.
Il delisting può avere origini molto diverse: può seguire un’OPA, una fusione o una riorganizzazione societaria, oppure derivare da una revoca disposta dal mercato. Per l’azionista cambiano quindi anche le conseguenze sulle azioni possedute.
Che cosa significa delisting
Una società quotata permette agli investitori di comprare e vendere le proprie azioni attraverso un mercato organizzato, nel quale vengono continuamente formati prezzi di acquisto e vendita.
Con il delisting questo meccanismo termina.
Dal giorno in cui la revoca diventa efficace, le azioni non vengono più negoziate sul mercato dal quale sono state escluse. Le azioni possono continuare a esistere anche dopo il delisting. In assenza di operazioni societarie che ne prevedano l’annullamento o il trasferimento obbligatorio, il loro possessore resta azionista. La società può diventare non quotata oppure continuare a essere quotata su un’altra sede, se il delisting riguarda soltanto uno dei mercati sui quali le azioni sono negoziate.
È quindi utile distinguere le principali situazioni che possono verificarsi attorno all’uscita di una società dalla Borsa, perché producono effetti molto diversi per gli azionisti. Riepiloghiamole:
| EVENTO | COSA SUCCEDE |
| Delisting | Le azioni smettono di essere negoziate su un determinato mercato |
| Cancellazione delle azioni | Le azioni cessano di esistere in seguito a una specifica operazione societaria |
| OPA | Un soggetto propone agli azionisti di vendergli le proprie azioni |
| Squeeze-out | Raggiunte determinate condizioni, l’offerente può acquistare anche le azioni rimaste in mano agli ultimi soci |
| Liquidazione / liquidazione giudiziale | La società viene liquidata e il valore recuperabile dagli azionisti dipende da ciò che resta dopo il pagamento dei creditori |
Quando il delisting viene perseguito attraverso un’OPA o un’altra operazione societaria, l’obiettivo di togliere il titolo dalla Borsa viene spesso dichiarato fin dall’inizio nei documenti dell’operazione. Quindi l’azionista sa già, prima di decidere se aderire, che l’esito previsto può essere l’uscita della società dal mercato.
Perché una società decide di lasciare la Borsa
La quotazione può offrire a una società diversi vantaggi, soprattutto quando serve accedere più facilmente al capitale e ampliare la platea degli investitori. Con la crescita dell’azienda, però, può cambiare anche il rapporto tra i benefici e i costi della permanenza sul mercato.
La presenza in Borsa richiede infatti una struttura organizzativa capace di sostenere nel tempo gli adempimenti previsti per le società quotate. Questo impegno può diventare meno interessante quando l’azionista di controllo ritiene più efficace intervenire sulla società lontano dalle dinamiche del mercato.
In queste situazioni il delisting può accompagnare una fase di riorganizzazione oppure arrivare dopo un’acquisizione, quando il nuovo proprietario punta ad aumentare la propria partecipazione fino ad avvicinarsi al controllo totale del capitale. Anche una fusione può portare allo stesso risultato, soprattutto quando la struttura societaria cambia in modo tale da rendere superflua la permanenza del titolo in Borsa.
Esistono poi casi in cui l’uscita dal mercato deriva dall’intervento di Borsa Italiana. La revoca può essere disposta quando gli scambi diventano troppo ridotti per garantire un mercato regolare oppure quando la situazione dell’emittente rende difficile proseguire la quotazione. In questa valutazione anche eventi societari particolarmente rilevanti hanno il loro peso, come l’avvio di procedure concorsuali o lo scioglimento della società, così come problemi che riguardano la revisione dei bilanci.
Da qui nasce la distinzione tra delisting volontario e revoca imposta dal mercato.
Delisting volontario e forzato: cosa cambia per l’azionista
La differenza più importante per l’azionista riguarda il modo in cui può gestire l’uscita dall’investimento. Quando il delisting viene preparato attraverso un’OPA o un’altra operazione societaria, il percorso è generalmente accompagnato da documenti, scadenze e condizioni che permettono di valutare in anticipo le alternative disponibili.
In caso di revoca disposta dal mercato, questa possibilità può essere molto più limitata. L’uscita dalla quotazione deriva dalle condizioni in cui si trova il titolo o la società e può avvenire anche senza che esista un soggetto disposto ad acquistare le azioni a un prezzo prestabilito.
| TIPO | PRIMA DELLA REVOCA | DOPO LA REVOCA |
| Delisting volontario | L’azionista può conoscere in anticipo le condizioni dell’operazione, l’eventuale prezzo dell’OPA e i termini per aderire | L’esito dipende dalle adesioni raccolte e dalle soglie raggiunte: possono intervenire obblighi di acquisto, squeeze-out oppure può restare una partecipazione in una società non quotata |
| Revoca imposta dal mercato | L’azionista deve seguire i provvedimenti relativi alla sospensione o alla revoca e valutare le possibilità di vendita ancora disponibili | Le azioni possono diventare molto meno liquide e la possibilità di cederle dipenderà dai canali eventualmente disponibili fuori dal mercato regolamentato |
Nel delisting volontario, quindi, esiste spesso un percorso già definito attraverso il quale decidere se cedere la partecipazione. Quando la revoca viene imposta dal mercato, acquistano invece maggiore importanza la futura negoziabilità delle azioni e le condizioni economiche della società.
Delisting tramite OPA: come funziona
Un percorso frequente verso il delisting passa attraverso un’OPA totalitaria, cioè un’offerta rivolta alla totalità delle azioni che l’offerente ancora non possiede. L’obiettivo è aumentare la propria partecipazione fino a raggiungere una quota tale da consentire, al verificarsi delle condizioni previste, l’uscita della società dalla Borsa.
Immaginiamo che un investitore voglia acquistare una società quotata e portarla fuori dalla Borsa. Può offrire, per esempio, 12 euro per ciascuna azione posseduta dagli altri soci.
Chi possiede 500 azioni può aderire all’offerta e ricevere 6.000 euro (500 azioni x 12 euro).
Una volta consegnate le azioni, l’investitore non è più socio.
La situazione diventa più interessante per chi decide di non aderire. Alla chiusura dell’offerta bisogna vedere quale quota del capitale è riuscito a raccogliere l’offerente.
Nel sistema italiano sono particolarmente importanti le soglie del 90% e del 95%, ma dal 2026 svolgono funzioni diverse e in parte sovrapposte.
Che cosa succede quando viene superato il 90%
L’articolo 108, comma 2, del TUF prevede un obbligo specifico quando un soggetto arriva a detenere più del 90% del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione.
Se non ripristina entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, deve acquistare i titoli residui dagli azionisti che chiedono di venderli.
Supponiamo che dopo un’OPA l’offerente raggiunga il 92%. Se decide di non ripristinare il flottante, gli azionisti rimasti possono chiedergli di acquistare le loro azioni attraverso la procedura prevista dall’articolo 108, comma 2. Si tratta quindi di un obbligo di acquisto a favore degli azionisti residui, che mantengono la facoltà di chiedere la vendita.
Quando può scattare lo squeeze-out al 90%
Lo squeeze-out segue una regola diversa: l’articolo 111 del TUF riconosce all’offerente il diritto di acquistare i titoli residui quando, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria o degli acquisti effettuati ai sensi dell’articolo 108, comma 2, arriva a detenere almeno il 90% del capitale rappresentato da titoli.
Per esercitare questo diritto deve aver dichiarato nel documento d’offerta l’intenzione di avvalersene.
In questo caso non è più l’azionista di minoranza a scegliere se vendere: l’offerente può acquistare le azioni residue pagando il corrispettivo determinato secondo le regole previste dal TUF.
Che cosa cambia al 95%
La soglia del 95% continua ad avere una funzione distinta. Quando viene raggiunta a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, l’articolo 108, comma 1, impone all’offerente di acquistare i titoli residui dagli azionisti che ne facciano richiesta. Dal 2026, il 95% non è più la soglia necessaria per lo squeeze-out, che può scattare già al 90% nelle condizioni previste dall’articolo 111.
Le regole del 90% e del 95%, in sintesi
| PARTECIPAZIONE RAGGIUNTA | COSA SUCCEDE |
| Più del 90% | Se l’offerente non ripristina entro 90 giorni un flottante sufficiente, deve acquistare le azioni degli investitori che chiedono di venderle. È l’obbligo di acquisto dell’art. 108, comma 2, TUF |
| Almeno il 90% dopo un’OPA totalitaria o a seguito degli acquisti previsti dall’art. 108, comma 2 | Se sono rispettate le altre condizioni previste e l’offerente lo aveva dichiarato nel documento d’offerta, può esercitare lo squeeze-out e acquistare anche le azioni degli investitori che non vogliono venderle. È il diritto di acquisto dell’art. 111 TUF |
| Almeno il 95% dopo un’OPA totalitaria | L’offerente deve acquistare le azioni residue degli investitori che chiedono di venderle. È l’obbligo di acquisto dell’art. 108, comma 1, TUF |
| Dopo lo squeeze-out | Le azioni residue vengono acquistate dall’offerente e gli azionisti ricevono il corrispettivo previsto dalla procedura |
Dal 2026 il 90% e il 95% svolgono funzioni diverse: il superamento del 90% può far scattare l’obbligo di acquisto dell’articolo 108, comma 2, e nelle condizioni previste consentire lo squeeze-out dell’articolo 111; il 95% resta invece rilevante per l’obbligo di acquisto dell’articolo 108, comma 1.
Quattro possibili esiti per l'azionista
Un esempio pratico permette di vedere come la stessa operazione possa portare a risultati diversi per chi possiede le azioni.
Immaginiamo un investitore con 1.000 azioni, acquistate a 7 euro ciascuna. Viene annunciata un’OPA finalizzata al delisting con un corrispettivo di 9 euro per azione.
Caso 1: adesione all’OPA
L’azionista consegna le 1.000 azioni e riceve:
1.000 × 9 = 9.000 euro
La partecipazione viene ceduta e l’investimento si chiude con il pagamento del corrispettivo previsto dall’offerta.
Caso 2: l’offerente supera il 90%
L’investitore aveva scelto di conservare le sue 1.000 azioni. Supponiamo che, dopo l’OPA, l’offerente raggiunga il 92% e decida di non ripristinare il flottante entro i 90 giorni previsti. L’azionista può allora chiedergli di acquistare le proprie azioni attraverso la procedura prevista dall’articolo 108, comma 2.
Ipotizzando, per semplicità, che il corrispettivo applicabile resti di 9 euro per azione, riceverebbe:
1.000 × 9 = 9.000 euro
La differenza rispetto all’adesione iniziale all’OPA riguarda quindi soprattutto il momento e la procedura attraverso cui avviene la vendita.
Caso 3: l’offerente esercita lo squeeze-out
Supponiamo invece che, dopo l’OPA, ricorrano le condizioni previste dall’articolo 111 e l’offerente eserciti il diritto di acquisto sulle azioni residue. In questo caso l’investitore non può scegliere di mantenere le sue 1.000 azioni.
Se il corrispettivo previsto dalla procedura è ancora di 9 euro per azione, riceverà:
1.000 × 9 = 9.000 euro
La differenza rispetto al caso precedente è che qui la vendita non avviene su richiesta dell’azionista: è l’offerente a esercitare il diritto di acquistare le azioni residue.
Caso 4: il delisting avviene, ma le azioni restano al socio
Può anche accadere che la società venga delistata senza che tutte le azioni residue vengano acquistate. In questo caso l’investitore conserva le sue 1.000 azioni e continua a essere socio della società, anche se il titolo non è più negoziato sul mercato dal quale è stato revocato.
Non riceve quindi alcun corrispettivo al momento del delisting, perché le azioni restano di sua proprietà.
Per trasformare successivamente la partecipazione in denaro dovrà verificare se le azioni possono essere vendute su un’altra sede di negoziazione, attraverso operazioni OTC oppure nell’ambito di una futura operazione societaria.
Mancata adesione all’OPA: il prezzo può aumentare?
Durante le operazioni finalizzate al delisting, una delle domande più frequenti è: “Se non aderisco all’OPA posso ottenere un prezzo più alto?”. Bisogna precisare che non esiste una regola secondo cui chi aspetta riceverà necessariamente più denaro.
Quando le soglie previste dagli articoli 108 e 111 vengono raggiunte attraverso un’OPA, il corrispettivo delle procedure successive può coincidere con quello dell’offerta precedente nei casi previsti dalla normativa. Sono il TUF e il Regolamento Emittenti a disciplinare il modo in cui viene determinato il prezzo e, in determinate situazioni, interviene la Consob.
Restare fuori dall’OPA con l’idea di ottenere automaticamente un premio successivo può quindi lasciare l’investitore con lo stesso corrispettivo oppure, se il delisting non si perfeziona secondo il percorso ipotizzato, con un titolo il cui prezzo torna a essere determinato dal mercato.
Prima di scegliere, quindi, ci sono almeno quattro elementi da verificare nel documento d’offerta:
- Prezzo: quanto viene riconosciuto per ogni azione.
- Soglia di efficacia: quale livello di adesioni deve essere raggiunto perché l’operazione produca gli effetti previsti.
- Intenzioni sul delisting: se l’offerente punta esplicitamente al ritiro del titolo dalla Borsa.
- Soglie del 90% e del 95%: quali conseguenze sono previste per gli azionisti rimasti se l’offerente raggiunge o supera queste percentuali.
Cosa accade alle azioni se il delisting avviene senza squeeze-out
La situazione che può creare maggiore confusione si verifica quando il delisting avviene senza squeeze-out.
Infatti, se il titolo viene delistato, ma le azioni non vengono acquistate, annullate o convertite attraverso un’altra operazione, l’investitore continua a possederle.
La partecipazione societaria resta e si continua quindi a essere soci secondo le regole applicabili alla società, con i relativi diritti patrimoniali e amministrativi. Il delisting modifica soprattutto il modo in cui quelle azioni possono essere scambiate, perché viene meno il mercato organizzato sul quale erano negoziate.
Ciò che viene perso è soprattutto la maggiore liquidità normalmente offerta dalla negoziazione su un mercato organizzato.
Prima del delisting basta normalmente aprire la piattaforma del proprio intermediario, inserire un ordine e cercare un compratore, ma dopo il delisting questo canale può non essere più disponibile. Bisogna quindi capire dove e come il titolo continua eventualmente a essere negoziato.
Se le azioni vengono trasferite su un’altra Borsa, l’investitore può continuare a venderle attraverso quella sede, purché il proprio intermediario vi consenta l’accesso. In altri casi le azioni possono essere negoziate OTC, cioè direttamente tra controparti o attraverso intermediari al di fuori di un mercato regolamentato o di un’altra sede organizzata di negoziazione. Qui, però, gli scambi possono essere meno frequenti e la distanza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita può risultare più ampia rispetto a quella osservata sul mercato regolamentato.
Quando manca anche il contesto del mercato OTC, la partecipazione può rimanere nel portafoglio pur diventando molto più difficile da cedere.
La gestione pratica della posizione può inoltre cambiare da un intermediario all’altro. Pertanto, dopo il delisting, bisogna fare riferimento alle comunicazioni del proprio broker per capire se il titolo resterà negoziabile, potrà essere trasferito oppure rimarrà semplicemente custodito nel portafoglio.
Il delisting può lasciare intatta la partecipazione societaria: l’investitore continua a possedere le azioni, ma la possibilità di venderle può ridursi sensibilmente dopo la cessazione delle negoziazioni sul mercato di origine.
Cosa succede ai dividendi dopo il delisting
Se l’investitore continua a essere titolare delle azioni e la società decide di distribuire un dividendo, il semplice fatto che le azioni non siano più quotate non elimina di per sé il diritto economico del socio.
La società potrebbe però cambiare politica di distribuzione dopo il passaggio a una struttura privata: infatti, un nuovo azionista di controllo potrebbe preferire trattenere gli utili, utilizzare le risorse per investimenti oppure modificare le strategie finanziarie.
Allo stesso modo, l’azionista conserva i diritti legati alla partecipazione societaria, come il diritto di voto in assemblea e gli altri diritti previsti dallo statuto e dalla legge, finché una successiva operazione societaria non modifica o estingue quelle azioni.
Può cambiare, però, il modo in cui questi diritti vengono esercitati. Finché il titolo è quotato, il broker gestisce normalmente le comunicazioni relative alle assemblee e alle altre operazioni societarie attraverso procedure già predisposte. Dopo il delisting, alcuni di questi servizi possono essere più limitati oppure richiedere modalità diverse. L’azionista dovrà verificare con il proprio intermediario come partecipare alle assemblee, ricevere la documentazione societaria ed esercitare gli altri diritti collegati alle azioni rimaste in portafoglio.
Cosa succede se la società è quotata anche su un’altra Borsa
Un delisting non significa necessariamente che la società smetta di essere quotata ovunque: può accadere che venga abbandonata soltanto una delle sedi di negoziazione.
È successo, per esempio, a Exor: dal 27 settembre 2022 le azioni sono state delistate da Euronext Milan ma hanno continuato a essere quotate su Euronext Amsterdam. In un caso del genere la società non diventa privata e il titolo continua a disporre di un mercato regolamentato.
Per chi possiede le azioni bisogna quindi verificare se l’intermediario può trasferire o convertire la posizione verso la sede rimasta attiva.
Delisting e uscita da un indice non sono la stessa cosa
L’uscita da un indice riguarda soltanto la presenza del titolo all’interno di un paniere utilizzato per rappresentare l’andamento di un determinato mercato o settore. Una società può quindi essere esclusa dall’S&P 500, dal FTSE MIB o da un altro indice e continuare comunque a essere normalmente quotata in Borsa.
In questo caso cambia la composizione dell’indice, mentre le azioni restano disponibili per la negoziazione sul mercato in cui erano già quotate. Di conseguenza, l’investitore può continuare a comprarle e venderle attraverso i normali canali.
Il delisting, invece, riguarda direttamente la quotazione del titolo. Quando diventa efficace, le azioni cessano di essere negoziate sul mercato interessato e per l’azionista cambia quindi anche la possibilità di venderle attraverso quella sede.
Riepilogando, uscire da un indice significa smettere di far parte di quel paniere, mentre essere delistati significa uscire dal mercato sul quale il titolo era quotato.
Quando il delisting deriva dall’insolvenza o dalla liquidazione giudiziale: conseguenze
Il caso più pericoloso è quello in cui la revoca arriva perché la società è insolvente oppure sta cessando l’attività.
In questo caso, l’attenzione si sposta soprattutto sul valore economico che resta nella società. Il delisting rappresenta infatti solo uno degli effetti di una crisi che può aver già compromesso in modo profondo il patrimonio dell’impresa.
Gli azionisti sono infatti proprietari del capitale e vengono soddisfatti dopo i creditori. Se durante la liquidazione non rimane patrimonio dopo aver pagato i debiti secondo l’ordine previsto dalla legge, per le azioni non resta alcun valore da distribuire.
Il titolo può quindi rimanere formalmente nel portafoglio per molto tempo pur avendo un valore prossimo o pari a zero.
Nei delisting involontari collegati a situazioni di grave difficoltà il rischio per l’investitore è molto maggiore e l’investimento può andare interamente perso.
Il diritto di recesso può proteggere l’azionista?
L’ordinamento italiano prevede anche una tutela societaria distinta dalle procedure OPA.
L’articolo 2437-quinquies del Codice civile riconosce il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla deliberazione che comporta l’esclusione delle azioni dalla quotazione su un mercato regolamentato.
Può accadere, per esempio, quando una fusione approvata dall’assemblea porta gli azionisti a ricevere in cambio titoli di una società non quotata.
In questi casi, il socio che ha votato contro, si è astenuto oppure era assente può esercitare il recesso secondo le modalità previste dal Codice civile e ottenere la liquidazione delle azioni. Per i titoli quotati, il valore di liquidazione viene determinato secondo i criteri dell’articolo 2437-ter, che prende come riferimento anche l’andamento dei prezzi di Borsa nel periodo previsto dalla norma.
Il recesso, quindi, opera quando l’uscita dalla quotazione deriva da una deliberazione societaria che attribuisce questo diritto.
La novità 2026: arriva il downlisting
Il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 ha modificato l’articolo 133 del TUF introducendo una procedura specifica per il downlisting, cioè il trasferimento delle azioni da un mercato regolamentato a un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) italiano o di un altro Paese dell’Unione europea. Un esempio di MTF in Italia è Euronext Growth Milan.
Con il downlisting le azioni continuano quindi a essere negoziate, ma su una sede diversa e con un quadro regolamentare differente rispetto al mercato regolamentato di partenza. La riforma prevede che il mercato di destinazione offra tutele considerate equivalenti in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, secondo criteri che deve stabilire la Consob.
La decisione richiede inoltre il passaggio in assemblea straordinaria, che deve approvare il trasferimento almeno due mesi prima della data prevista. Anche le maggioranze necessarie saranno definite dalla Consob. Nello stesso arco di tempo la società deve informare gli investitori sulle ragioni dell’operazione e sulle conseguenze del passaggio al nuovo mercato. Resta inoltre applicabile il diritto di recesso previsto dall’articolo 2437-quinquies del Codice civile.
Al momento in cui scriviamo, la disciplina necessita ancora delle disposizioni attuative della Consob previste dalla riforma. Il decreto assegna all’Autorità fino a dodici mesi dal 29 aprile 2026, data di entrata in vigore del provvedimento, per adottarle. Le nuove regole dell’articolo 133, comma 1-bis, si applicano dalla data di efficacia di queste disposizioni e comunque alla scadenza di quel termine.
La differenza rispetto al delisting risulta dunque netta:
- Nel downlisting la revoca dal mercato regolamentato è accompagnata dal trasferimento delle negoziazioni su un MTF;
- Nel delisting senza trasferimento su un’altra sede organizzata, invece, le negoziazioni sul mercato interessato cessano.
Il fenomeno del delisting in Italia nel 2026
Nel primo semestre del 2026 il numero di società presenti sui mercati azionari italiani ha continuato a ridursi. Stando al rapporto Capital Markets in Italy – Mid-year update 2026 di Consob, su Euronext Milan si è passati dalle 198 società di fine 2025 a 195, mentre su Euronext Growth Milan il numero è sceso da 211 a 203. Considerando anche Vorvel Equity Auction, a fine giugno risultavano complessivamente 416 società negoziate sui mercati italiani.
Sul mercato principale il dato appare particolarmente significativo perché nei primi sei mesi del 2026 non si è registrata alcuna IPO, mentre un solo emittente è arrivato da Euronext Growth Milan attraverso un translisting. Dal 2023 le IPO su Euronext Milan sono state soltanto quattro e, nello stesso periodo, le uscite hanno continuato a superare le nuove ammissioni.
La riduzione del numero di società si è verificata però durante una fase molto positiva per il valore complessivo del mercato. A fine giugno 2026 la capitalizzazione delle società vigilate dalla Consob ha raggiunto il massimo storico di 1.209 miliardi di euro, con una crescita del 12,3% rispetto alla fine del 2025 e del 27,3% su base annua. Nello stesso semestre il FTSE MIB è salito del 15%, superando anche il precedente massimo raggiunto nel marzo 2000.
Ne emerge quindi un mercato con meno società, ma con un valore complessivo più elevato. Il fenomeno riguarda anche le PMI: negli ultimi anni le imprese di dimensioni medio-piccole hanno incontrato difficoltà legate alla scarsa liquidità dei titoli e a valutazioni considerate inferiori rispetto ai fondamentali, mentre il private equity è diventato una possibile alternativa alla permanenza in Borsa. Uno studio Consob del 2026 rileva inoltre che, sul lungo periodo, acquisizioni esterne e delisting volontari rappresentano le due cause più frequenti di uscita dal mercato.
"