"Con la
sentenza numero 883 del 2026, la Cassazione ha stabilito che
durante le sospensioni delle lezioni – Natale, Pasqua e ponti – l’indennità sostitutiva delle ferie non è automatica. Spetta infatti
solo per la differenza tra i giorni maturati e quelli nei quali il dipendente avrebbe teoricamente potuto usufruire del riposo". Lo ha dichiarato
Gianmauro Nonnis, vice presidente Anief."La Cassazione interviene inoltre sulle
ferie dei precari, distinguendo i contratti al 30 giugno dai cosiddetti supplenti brevi.
Per i precari al 30 giugno, la Cassazione individua due distinti periodi. Il
primo va dall’inizio del contratto fino al termine delle lezioni: in questa fase le ferie maturano, in misura di circa due giorni al mese, ma al netto dei periodi di sospensione già intervenuti, come Natale, Pasqua, eventuali ponti, la festività del santo patrono e periodi assimilabili.
Secondo questa interpretazione, l’indennità sostitutiva scatta soltanto per l’eventuale eccedenza e non è necessario un avviso formale da parte del dirigente scolastico.
Dalla fine delle lezioni fino al 30 giugno, invece,
la situazione cambia. Il supplente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, a patto però che il dirigente scolastico non lo abbia espressamente invitato a fruire delle ferie, avvisandolo che, in caso contrario, le avrebbe perse.
La Cassazione ha inoltre stabilito che i
quattro giorni di festività soppresse, previsti dalla legge 937, diventano ferie a tutti gli effetti", conclude Nonnis.
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